AIT - ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA TIROIDE

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Statuto

Associazione

Articolo 1
E' costituita, regolata dalle norme contenute nel presente atto nonché da quelle dell'art.14 del C.C., l'associazione denominata "Associazione Italiana della Tiroide"(AIT).
La sede dell'Associazione  coincide con quella della Segreteria AIT.

Articolo 2
L'Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. Essa si propone:  

  • lo studio interdisciplinare della ghiandola tiroidea e delle sue affezioni;

  • promuovere la conoscenza, la ricerca scientifica  e l'aggiornamento della tireologia con corsi, convegni, seminari, aggiornamento informatico-telematico, anche in collaborazione con altre associazioni nazionali ed internazionali;

  • favorire gli scambi culturali ed i rapporti di collaborazione con cultori della materia e con altre società scientifiche;

  • occuparsi dell'educazione e della formazione continua degli operatori della sanità in particolare nel campo della tireologia;

  • promuovere iniziative di informazione e aiuto per i pazienti tireopatici;

  • proporre, sostenere e gestire eventi che costituiscono titolo per l'acquisizione dei "crediti formativi" per gli operatori della sanità;

  • indire annualmente il Congresso scientifico dell'AIT.


Articolo 3
Possono far parte dell'AIT studiosi italiani e stranieri che svolgono attività nel campo della fisiopatologia e clinica della tiroide. Si distinguono le seguenti categorie di soci:
a.   soci ordinari;
b.   soci onorari;
c.   soci sostenitori;
d.   soci juniores.
Sono ammessi come soci ordinari gli studiosi e i cultori della materia che ne facciano espressa domanda, controfirmata da 2 soci ordinari, e corredata dal proprio curriculum vitae. Il CD delibera, a maggioranza,  l'ammissione dei nuovi soci. I soci ordinari sono tenuti al pagamento della quota annuale che dovrà essere versata al Tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno. I soci juniores pagano una quota ridotta (50% in meno).
La qualifica di socio si perde per: a) dimissioni, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata entro il 31 ottobre dell'anno solare in corso; b) per morosità pronunciata dal CD.
Sono soci onorari studiosi di chiara fama italiani e stranieri: la loro nomina è proposta dal CD ed è approvata dall'Assemblea.
Sono soci sostenitori coloro (persone, società o enti) che sostengono finanziariamente l'AIT, mediante un contributo finanziario in misura non inferiore a quella stabilita dal CD e deliberata dall'Assemblea: la loro nomina è proposta dal CD e approvata dall'Assemblea.
I soci onorari e sostenitori sono esentati dal pagamento della quota sociale.
Sono soci juniores gli specializzandi, i dottorandi di ricerca e i cultori della materia di età inferiore ai 35 anni.
Per gravi e giustificati motivi, e sentito l'interessato, il CD può dichiarare decaduto un socio purché la decisione sia stata presa a maggioranza dei due terzi degli aventi diritto. I soci che intendono altrimenti dimettersi sono tenuti ad indirizzare una lettera di dimissione al Presidente dell'Associazione.

Articolo 4
E'specifico dovere di ciascun socio di osservare e far osservare il presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e degli altri organi dell'Associazione.

Articolo 5
Sono organi dell'Associazione:
a.   L'Assemblea generale dei soci,
b.   Il Consiglio Direttivo,
c.   Il Presidente.
d.   Il Collegio dei sindaci revisori.

Articolo 6
Assemblea generale dei soci

L'Assemblea generale dei soci è composta dai soci appartenenti alle diverse categorie ed è presieduta dal Presidente dell'AIT o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Presidente eletto. Hanno diritto di voto i soci ordinari e juniores in regola con il pagamento della quota sociale e i soci onorari.
L'Assemblea generale dei soci è convocata in sessione ordinaria una volta all'anno per l'esame e l'approvazione del bilancio consuntivo, dell'attività svolta dall'Associazione, del bilancio preventivo e del programma di attività. La convocazione della sessione ordinaria avverrà minimo 30 giorni prima mediante comunicazione a tutti i soci con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati: il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'ordine del giorno delle materie da trattare.
Le Assemblee in sessione straordinaria, si tengono ogni volta che il CD ritenga opportuno convocarle o quando ne faccia richiesta non meno di 1/5 dei soci ordinari in regola con il pagamento della quota sociale. L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci entro un mese dalla presentazione della richiesta. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono comunicati ai soci almeno 15 giorni prima della data stabilita.
Le Assemblee sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. Quando tale numero non venga raggiunto, l'Assemblea si riunisce in seconda convocazione che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione, può essere stabilita nello stesso invito a partecipare alla prima e potrà essere svolta nello stesso giorno indicato per la prima convocazione.
Ogni socio ordinario o onorario ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale, deve essere messa a disposizione di tutti i soci con le formalità ritenute più idonee dal CD a garantirne la massima diffusione.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza assoluta o con la maggioranza qualificata prevista esplicitamente nel presente Statuto.
L'Assemblea:

  • elegge il Presidente Eletto che assumerà le funzioni di Presidente all'inizio dell'anno successivo, i Consiglieri con le modalità specificate nell'art. 10 e i componenti del Collegio dei sindaci revisori;

  • integra le proposte del CD in merito ai soci candidati a far parte del CD stesso. Le proposte da parte dei soci dovranno pervenire al CD almeno 30 giorni prima dell'Assemblea e dovranno essere firmata da almeno 20 soci;

  • approva il bilancio finanziario elaborato dal Tesoriere ed esaminato dal CD alla luce della relazione del Collegio dei sindaci revisori;

  • formula proposte sui programmi dell'Associazione;

  • propone la sede del congresso nazionale;

  • determina l'ammontare della quota sociale e del contributo per l'ammissione dei soci sostenitori;

  • apporta eventuali modifiche allo Statuto;

  • delibera in merito alla proposta avanzata dal CD per la nomina dei soci onorari e sostenitori.


Articolo 7
Consiglio Direttivo

Il CD è composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Segretario-Tesoriere e da 12 Consiglieri.
Il CD è convocato dal Presidente almeno 2 volte l'anno. Può essere convocato in via straordinaria su richiesta scritta di almeno un terzo dei componenti del CD o di un quinto dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali.

  • Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente;

  • propone all'Assemblea i soci candidati a far parte del CD;

  • nomina, tra i suoi componenti, il Segretario Tesoriere;

  • nomina i componenti

  • della commissione soci che vaglia le domande di ammissione;

  • della commissione scientifica che promuove ogni iniziativa atta alla realizzazione degli obiettivi culturali dell'Associazione, cura l'elaborazione del programma scientifico del congresso nonché di altri eventuali eventi culturali (corsi di aggiornamento, simposi, ecc);

  • della commissione elettorale e di altre commissioni per lo studio di particolari problemi. La commissione elettorale è costituita dal Presidente in carica, dal Presidente eletto e da altri 3 componenti non appartenenti al CD: essa vaglia le candidature da sottoporre al CD per la compilazione della lista, costituita da un numero di candidati doppio rispetto a quello delle cariche vacanti per l'elezione in Assemblea sia dei consiglieri che dei sindaci revisori; il CD organizza lo svolgimento delle elezioni.

  • decide la sede del congresso annuale;

  • delibera, secondo le modalità sopra esposte, l'ammissione e la decadenza dei soci ordinari e dei soci juniores;

  • propone la qualifica di socio onorario;

  • propone la qualifica di socio sostenitore;

  • propone l'ammontare delle quote sociali annuali per i soci ordinari e l'importo del contributo per la nomina a socio sostenitore;

  • cura l'attuazione dei programmi dell'Associazione nonché i rapporti con altre società scientifiche nazionali e internazionali;

  • istituisce gruppi di studio ad hoc operanti temporaneamente secondo apposito regolamento che definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata, il sostegno organizzativo;

  • propone all'Assemblea eventuali modifiche statutarie;

  • compie atti di amministrazione straordinaria.


Articolo 8
Il Presidente

Il Presidente:
-   dura in carica un anno e non è rieleggibile per il biennio immediatamente successivo;
-   ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio;
-   convoca il Consiglio Direttivo e l'Assemblea;
-   riferisce in sede di Assemblea sull'attività svolta nei vari settori;
-   provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
-   attende all'ordinaria amministrazione;
In caso di impedimento o di vacanza, i compiti del Presidente vengono svolti dal Presidente eletto.
Il Presidente eletto subentra alla carica di Presidente dopo 1 anno di mandato.

Articolo 9
Il Segretario-Tesoriere

Il Segretario-Tesoriere

  • provvede alla stesura dei verbali delle riunioni de Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e alla regolare tenuta dei libri sociali;

  • collabora con il Presidente nella gestione nonché nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell'Associazione e nel trasmettere ai soci le informazioni inerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per la realizzazione degli obiettivi scientifici, culturali e sociali;

  • adempie alle incombenze amministrative demandategli dal CD;

  • provvede alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo da presentare, alla luce della relazione del Collegio dei Sindaci, al CD per l'approvazione in Assemblea;

Il Segretario-Tesoriere dura in carica 4 anni.     

Articolo 10
I Consiglieri

I 12 Consiglieri durano in carica 4 anni e non sono rieleggibili per il quadriennio immediatamente successivo.
In occasione dell'assemblea ordinaria, con all'ordine del giorno "nomina dei nuovi consiglieri", saranno eletti sei Consiglieri nell'ambito di una lista con sei nominativi proposti dal CD ed eventualmente integrata da altri sei nominativi proposti dai soci in regola con le quote associative. L'elezione dei componenti del CD avviene ogni 2 anni, a scrutinio segreto mediante votazione su schede elettorali non identificabili predisposte dalla commissione elettorale, recanti 6 spazi con l'indicazione dei nominativi proposti dal CD e sei spazi indicanti i nominativi (eventualmente) proposti dai soci.
A parità di voti risulterà eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione. Nel caso che uno dei consiglieri eletti abbia a cessare dalla sua carica subentra, fino al completamento del mandato quadriennale, il socio che nella corrispondente elezione sia risultato il primo dei non eletti. I sindaci revisori vengono eletti con analoga modalità ogni 4 anni.

Articolo 11
Il Collegio dei sindaci revisori

Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri e due supplenti: essi possono essere anche non soci e durano in carica 4 anni.
Il collegio dei sindaci controlla la gestione economica e finanziaria dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea dei soci.

Articolo 12
Modifiche statutarie

Il presente statuto può venire modificato nel corso di una Assemblea ordinaria e/o straordinaria. Per tali modifiche è richiesta in prima convocazione, la maggioranza dei due terzi dei soci ordinari in regola con il pagamento delle quote sociali; nel caso in cui tale maggioranza non fosse raggiunta, in seconda convocazione (vedi Art.6) l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Possono proporre modifiche al presente statuto: il CD, a maggioranza semplice degli aventi diritto; i soci ordinari.
Le proposte di modifica formulate dai soci ordinari dovranno pervenire, corredate della firma di almeno 50 soci, al CD almeno 90 giorni prima dell'Assemblea e dovranno essere comunicate ai soci almeno 30 giorni prima dell'Assemblea a mezzo posta ordinaria o elettronica, fax, telegramma o sul sito Internet dell'Associazione.
L'Assemblea che modifica lo statuto delegherà il Presidente pro-tempore ed il Segretario a depositare presso un notaio, il testo modificato e ad apportare ad esso eventuali modifiche per adeguarlo alle leggi in vigore.

Articolo 13
Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.

Norme transitorie

Norma 1
Il Presidente che ha già ricoperto la carica dall'atto costitutivo della Associazione diviene Presidente onorario e continua a far parte del CD.

Norma 2
L'attuale vicepresidente ricoprirà la carica di Presidente per il primo mandato, mentre il Presidente successivo verrà eletto nella prima assemblea, regolarmente convocata e costituita come da art. 6. Il presidente eletto prenderà servizio nel 2011.

Norma 3
6 consiglieri attualmente facenti parte del CD decadranno nel 2010, anno in cui verranno eletti i primi 6 nuovi membri del CD.
I 6 Consiglieri restanti resteranno in carica per altri due anni e si presenteranno come dimissionari nel 2012, in modo da consentire nuove elezioni ogni 2 anni.



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