Statuto - AIT- Associazione Italiana della Tiroide

ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA TIROIDE
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STATUTO
REVISIONE APPROVATA DALL’ ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI NEL DICEMBRE 2021

Articolo 1
E’  costituita, regolata dalle norme contenute nel presente atto nonché da  quelle dell’art.14 del C.C., l’Associazione denominata “Associazione  Italiana della Tiroide” (AIT). La sede dell’Associazione coincide con  quella del Presidente dell’AIT. L'AIT è costituita con atto pubblico il  giorno 15 Dicembre 2006, presso il Notaio Mario Bulgarelli in Mirandola  (MO) (atto numero 979, Serie 1).
L'Associazione  e i suoi legali rappresentanti sono autonomi e indipendenti, non  possono esercitare attività imprenditoriali o partecipare ad esse, ad  eccezione delle attività svolte nel programma nazionale di formazione  continua in medicina (ECM). L'Associazione non ha, tra le finalità  istituzionali, la tutela sindacale dei Soci e non svolge, direttamente o  indirettamente, attività sindacale.

Articolo 2
L’Associazione ha durata illimitata e non ha scopo di lucro. Essa si propone:
a. lo studio interdisciplinare della ghiandola tiroidea e delle sue affezioni;
b.  di promuovere la conoscenza, la ricerca scientifica e l’aggiornamento  della tireologia con corsi, convegni, seminari, aggiornamento  informatico - telematico, anche in collaborazione con altre associazioni  nazionali ed internazionali;
c. di indire annualmente il congresso scientifico dell’AIT;
d. di favorire gli scambi culturali ed i rapporti di collaborazione con cultori della materia e con altre Società scientifiche;
e. di occuparsi dell’educazione e della formazione continua degli  operatori della sanità in particolare nel campo della tireologia;
f. di gestire eventi che costituiscano titolo per l’acquisizione dei “crediti formativi” per gli operatori della sanità;
g. di proporre e sostenere le attività di aggiornamento continuo e nuovi crediti formativi;
h. di promuovere iniziative di informazione e aiuto per i pazienti tireopatici;
i.  di dotarsi di un proprio sito web che rappresenti il mezzo ordinario di  comunicazione di interesse generale e di diffusione dei risultati delle  attività scientifiche dei Soci;
l.  di studiare da un punto di vista epidemiologico le malattie della  tiroide, con particolare riguardo alla sorveglianza dei disturbi da  carenza iodica e dell’ipotiroidismo congenito, attraverso una rete di  responsabili regionali come da indicazioni ministeriali.

Articolo 3
Possono  far parte dell’AIT, senza limitazioni, studiosi italiani e stranieri,  in possesso dei requisiti previsti dallo statuto, che svolgano attività  nel campo della fisiopatologia e clinica della tiroide, anche se non in  via esclusiva. Si distinguono le seguenti categorie di Soci:
-         Soci ordinari,
-         Soci onorari,
-         Soci sostenitori,
-         Soci juniores.
Sono  ammessi come Soci ordinari gli studiosi e i cultori della materia che  ne facciano espressa domanda, controfirmata da 2 Soci ordinari, e  corredata dal proprio curriculum vitae. Il Consiglio Direttivo (di  seguito CD) delibera, a maggioranza, l’ammissione dei nuovi Soci. I Soci  ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale che dovrà  essere versata al Tesoriere entro il 31 marzo di ogni anno. I Soci  juniores pagano una quota ridotta (50%).
La  qualifica di Socio si perde per: a) dimissioni, da comunicarsi a mezzo  lettera raccomandata entro il 31 ottobre dell’anno solare in corso; b)  morosità pronunciata dal CD.
Sono  Soci onorari studiosi di chiara fama italiani e stranieri: la loro  nomina è proposta all’unanimità dal CD ed è approvata dall’Assemblea.
Sono  Soci sostenitori coloro (persone, Società o enti) che sostengano  finanziariamente l’AIT, mediante un contributo finanziario in misura non  inferiore a quello stabilito dal CD e deliberato dall’Assemblea: la  loro nomina è proposta dal CD e approvata dall’Assemblea.
I  Soci onorari e sostenitori sono esentati dal pagamento della quota  sociale. Sono Soci juniores gli specializzandi, i dottorandi di ricerca e  i cultori della materia di età inferiore ai 35 anni.
Per  gravi e giustificati motivi, e sentito l’interessato, il CD può  dichiarare decaduto un Socio purché la decisione sia stata presa a  maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

Articolo 4
E’  specifico dovere di ciascun Socio osservare e far osservare il presente  statuto, le deliberazioni dell’Assemblea, del CD e degli altri organi  dell’Associazione. I Soci hanno l'obbligo di trasmettere alla Segreteria  dell'Associazione ogni possibile conflitto di interesse che sarà  regolato dal CD.

Articolo 5
Sono organi dell’Associazione:
-         L’Assemblea generale dei Soci,
-         Il Consiglio Direttivo (CD),
-         Il Presidente,
-         Il Collegio dei sindaci revisori.
E'  espressamente esclusa qualsiasi forma di retribuzione delle cariche  sociali. I legali rappresentanti, amministratori o promotori non devono  avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione alla  attività della Associazione.

Articolo 6
Assemblea generale dei Soci.
L’Assemblea  generale dei Soci è composta dai Soci appartenenti alle diverse  categorie ed è presieduta dal Presidente dell’AIT, in caso di sua  assenza o impedimento dal Presidente eletto. Hanno diritto di voto i  Soci ordinari e juniores in regola con il pagamento della quota Sociale e  i Soci onorari. L’Assemblea generale dei Soci è convocata in sessione  ordinaria una volta all’anno per l’esame e l’approvazione del bilancio  consuntivo, dell’attività svolta dall’Associazione, del bilancio  preventivo e del programma di attività. La convocazione della sessione  ordinaria avverrà minimo 30 giorni prima mediante comunicazione a tutti i  Soci con uno dei seguenti mezzi: posta ordinaria, elettronica, fax o  telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati: il  giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’ordine del giorno delle  materie da trattare. Le Assemblee in sessione straordinaria si tengono  ogni volta che il CD ritenga opportuno convocarle o quando ne faccia  richiesta non meno di 1/5 dei Soci ordinari in regola con il pagamento  della quota sociale. L’Assemblea straordinaria è convocata dal  Presidente o da chi ne fa le veci entro un mese dalla presentazione  della richiesta. L’avviso di convocazione e l’ordine del giorno sono  comunicati ai Soci almeno 15 giorni prima della data stabilita. Le  Assemblee sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei  Soci con diritto di voto. Quando tale numero non sia raggiunto,  l’Assemblea si riunisce in seconda convocazione che è valida qualunque  sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione può essere  stabilita nello stesso invito a partecipare alla prima e potrà essere  svolta nello stesso giorno indicato per la prima convocazione. Ogni  Socio ordinario o onorario ha diritto ad un voto; non sono ammesse  deleghe. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato  dal Presidente e dal Segretario. Copia del verbale deve essere messa a  disposizione di tutti i Soci con le formalità ritenute più idonee dal CD  a garantirne la massima diffusione.
L’Assemblea,  sia ordinaria, sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta o con  la maggioranza qualificata prevista esplicitamente nel presente  Statuto. L’Assemblea elegge con voto segreto il Presidente eletto, che  assumerà le funzioni di Presidente all’inizio dell’anno successivo; i  componenti del CD e del Collegio dei sindaci revisori; approva il  bilancio finanziario elaborato dal Tesoriere ed esaminato dal CD. Alla  luce della relazione del Collegio dei sindaci revisori, formula proposte  sui programmi dell’Associazione; propone la sede del congresso  nazionale; determina l’ammontare della quota sociale e del contributo  per l’ammissione dei Soci sostenitori; apporta eventuali modifiche allo  Statuto; delibera in merito alla proposta avanzata dal CD per la nomina  dei Soci onorari e sostenitori.

Articolo 7
Consiglio Direttivo (CD)
Il  CD è composto dal Presidente, dal Presidente eletto, dal Past  President e da 10 Consiglieri. I Consiglieri sono eletti dai Soci e la  loro elezione è ratificata dall’Assemblea. I Consiglieri durano in carica 4 anni e non sono rieleggibili per il quadriennio immediatamente  successivo. I Consiglieri sono rinnovati per 5/10 ogni due anni. In  occasione dell’Assemblea ordinaria con all’ordine del giorno “nomina dei  nuovi consiglieri” saranno eletti 5 nuovi Consiglieri tra quelli  proposti dal CD e dai Soci. Le proposte delle candidature sia da parte  del CD, sia dei Soci, dovranno essere pubblicate sul sito web  dell’Associazione almeno 45 giorni prima della data in cui si terrà  l’assemblea. Le candidature proposte dai Soci dovranno giungere alla  Segreteria dell’Associazione almeno 60 giorni prima della data in cui si  terrà l’assemblea e dovranno avere il sostegno di almeno 10 Soci in  regola con la quota Societaria annuale. Ogni Socio può farsi promotore  di una sola candidatura. L’elezione dei componenti del CD avviene a  scrutinio segreto mediante votazione su schede elettorali non  identificabili predisposte dalla commissione elettorale, recanti 5 spazi  liberi per l’indicazione dei nominativi dei Consiglieri da votare. A  parità di voti risulterà eletto il Socio con maggiore anzianità di  iscrizione all'Associazione. Nel caso che uno dei Consiglieri eletti  abbia a cessare dalla sua carica, subentra, fino al completamento del  mandato quadriennale, il Socio che nella corrispondente elezione sia  risultato il primo dei non eletti. I sindaci revisori sono eletti con  analoga modalità ogni 4 anni. Il CD propone la candidatura del  Presidente eletto. Il nome del candidato proposto dal CD dovrà essere  pubblicato sul sito web dell’Associazione almeno 45 giorni prima della  data in cui si terrà l’assemblea. I Soci possono proporre la  candidatura del Presidente eletto. La proposta di candidatura del  Presidente eletto da parte dei Soci dovrà pervenire alla segreteria  dell’Associazione almeno 60 giorni prima della data in cui si terrà  l’assemblea, per consentire, anche in questo caso, la pubblicazione sul  sito web dell’Associazione, e dovrà avere il sostegno di almeno 25 Soci  in regola con le quote societarie. In caso di candidature multiple, si  procede all’elezione del Presidente con le stesse modalità di cui sopra  per i Consiglieri del CD.
Il CD nomina, tra i suoi componenti:
-         il Segretario e il Tesoriere (cariche cumulabili da un unico soggetto), che rimangono in carica 4 anni;
-         il  Coordinatore del Comitato Scientifico, che rimane in carica 4 anni e  che ha diritto di voto all'interno del CD, e i membri del Comitato  stesso;
-         la Commissione elettorale che  è costituita dal Presidente in carica, dal Presidente eletto e da  altri 3 componenti non appartenenti al CD. Essa vaglia le candidature da  sottoporre al CD sia dei consiglieri, sia dei sindaci revisori; organizza lo svolgimento delle elezioni.
Il CD inoltre:
-         decide la sede del congresso annuale;
-         delibera, secondo le modalità sopra esposte, l’ammissione e la decadenza dei Soci;
-         propone all’unanimità la qualifica di Socio onorario;
-         propone  l’ammontare della quota sociale annuale per i Soci ordinari e l’importo  del contributo per la nomina a Socio sostenitore;
-         cura l’attuazione dei programmi dell’Associazione nonché i rapporti con altre Società scientifiche nazionali e internazionali;
-         istituisce  gruppi di studio ad hoc o commissioni operanti temporaneamente secondo  apposito regolamento che definisce i contenuti, gli obiettivi, la durata  e il sostegno organizzativo;
-         propone all’Assemblea eventuali modifiche statutarie;
-         compie atti di amministrazione ordinaria e straordinaria

Articolo 8
Il Presidente
Il  Presidente rimane in carica due anni e non è rieleggibile per il  biennio immediatamente successivo, ha la firma  Sociale e la  rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi  ed in  giudizio; convoca il CD e l’Assemblea; riferisce in sede di  Assemblea  sull'attività svolta nei vari settori; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del CD;  attende all'ordinaria  amministrazione. In caso di impedimento o di  vacanza, i compiti del Presidente sono svolti dal Presidente eletto. Il  Presidente eletto entra a far parte del CD e subentra alla carica di  Presidente dopo due anni di mandato. Il Presidente  rimane nel CD per due anni dopo il termine del suo mandato con il ruolo  di Past President.

Articolo 9
Il diritto di voto all’interno del CD può essere esercitato da:
-         il Presidente,
-         i 10 Consiglieri eletti dai Soci tra cui il Coordinatore del Comitato Scientifico,
-         il Presidente eletto,
-         il Past President.

Articolo 10
Il Segretario
Il  Segretario provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del CD e  dell’Assemblea, e alla regolare tenuta dei libri Sociali; collabora con  il Presidente nella gestione, nonché nell'organizzazione delle manifestazioni pubbliche dell’Associazione e nel trasmettere ai Soci le  informazioni inerenti le iniziative promosse e gli atti intrapresi per  la realizzazione degli obiettivi scientifici, culturali e sociali. Il Segretario dura in carica 4 anni.

Articolo 11
Il Tesoriere
Il  Tesoriere adempie alle incombenze amministrative demandategli dal CD;  provvede alla stesura del bilancio consuntivo e di quello preventivo da  presentare, alla luce della relazione del Collegio dei sindaci revisori,  al CD per l’approvazione in Assemblea. Il Tesoriere dura in carica 4  anni. I bilanci (consuntivo e preventivo) sono pubblicati nel sito  dell'Associazione.

Articolo 12
Il Collegio dei sindaci revisori
Il Collegio dei sindaci revisori è composto da tre membri e due  supplenti: essi possono essere anche non Soci e durano in carica 4 anni.  Il collegio dei sindaci controlla la gestione economica e finanziaria  dell’Associazione e ne riferisce all'Assemblea dei Soci.

Articolo 13
Comitato Scientifico
Il  Comitato Scientifico è diretto dal Coordinatore del Comitato stesso,  eletto dal CD. I membri del Comitato Scientifico sono nominati dal CD su  indicazione del Coordinatore e rimangono in carica 4 anni. Il Comitato  Scientifico promuove iniziative atte alla realizzazione degli obiettivi  culturali dell’Associazione, cura l’elaborazione del programma  scientifico del congresso, nonché di altri eventi culturali (corsi di  aggiornamento, simposi, linee guida nazionali).

Articolo 14
Le  entrate ordinarie dell'Associazione sono costituite da: quote di  iscrizione, sovvenzioni o contributi, anche straordinari,  sponsorizzazioni, quote di partecipazioni a congressi, corsi, convegni e  seminari. Tutti i proventi sono destinati alla attività associativa. I  fondi sono depositati nel conto corrente intestato alla Associazione,  cui hanno accesso, a firma congiunta, il Presidente e Tesoriere.

Articolo 15
Modifiche statutarie
Il  presente statuto può essere modificato nel corso di una Assemblea  ordinaria e/o straordinaria. Per tali modifiche è richiesta in prima  convocazione, la maggioranza dei due terzi dei Soci ordinari in regola  con il pagamento delle quote Sociali; nel caso in cui tale maggioranza  non fosse raggiunta, in seconda convocazione (vedi Art.6) l’Assemblea  delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Possono  proporre modifiche al presente statuto: il CD, a maggioranza semplice  degli aventi diritto; i Soci ordinari. Le proposte di modifica formulate  dai Soci ordinari dovranno pervenire, corredate della firma di almeno  50 Soci (in pari con il pagamento delle quote ordinarie), al CD almeno  90 giorni prima dell’Assemblea e dovranno essere comunicate ai Soci almeno 30 giorni prima dell’Assemblea a mezzo posta ordinaria o  elettronica, fax, telegramma o sul sito Internet dell’Associazione. L’Assemblea che modifica lo statuto delegherà il Presidente ed il Segretario a depositare presso un notaio, il testo modificato e ad  apportare ad esso eventuali modifiche per adeguarlo alle leggi in  vigore.

Articolo 16
Per quanto non previsto nel presente atto costitutivo valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi vigenti in materia.
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